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E’ onere dell’avvocato sollecitare il cliente per ottenere la documentazione utile al ricorso

MUNGIELLO AVVOCATI

E’ onere dell’avvocato sollecitare il cliente per ottenere la documentazione utile al ricorso

Spetta all’avvocato spronare il cliente per ottenere la documentazione necessaria alla predisposizione del ricorso. Diversamente, il legale paga i danni per responsabilità professionale. E’ ciò che si evince dall‘ordinanza n. 15271/2023 con cui la terza sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso di un ex assistito nei confronti del proprio difensore.

Nei fatti, l’uomo aveva citato in giudizio il suo ex legale per ottenere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale a fronte del ritardo nella presentazione,  da parte dell’avvocato, di una domanda di reintegra nel posto di lavoro ex articolo 700 c.p.c., con conseguente rigetto dell’istanza. Inoltre, dopo aver revocato il mandato professionale al suddetto avvocato, era riuscito a vincere la causa in appello con un altro difensore, ottenendo così la reintegra nel posto di lavoro.
L’avvocato in questione, da parte sua, si costituiva affermando di avere ricevuto in ritardo la documentazione necessaria per inoltrare il ricorso e i giudici di merito gli davano ragione.

Il ricorso
L’assistito, a questo punto, si rivolgeva alla Corte Suprema di Cassazione, affermando che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto che fosse responsabilità del cliente, provare la tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria alla presentazione del ricorso, anziché ritenere gravante sul difensore, dall’incarico al giudizio, l’onere di provare di avere sollecitato il cliente per la consegna della documentazione indispensabile per il ricorso, ciò in virtù del dovere d’informazione e sollecitazione facente parte della prestazione professionale del legale.

Il verdetto di merito viene ribaltato e conseguentemente viene accolta la tesi dell’uomo così come segue: “contrasta con la natura contrattuale della prestazione professionale del legale, secondo la quale è lo stesso legale a dover provare di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione” nonché con la giurisprudenza di legittimità che, “nell’affermare che la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. e la buona fede oggettiva o correttezza sono, oltre che regole di interpretazione del contratto, anche criteri di determinazione della prestazione contrattuale del legale, pongono a carico del medesimo l’onere della prova di aver adempiuto con diligenza alla sua prestazione”, ed impone all’avvocato:
– di assolvere, sia al momento del mandato che nel corso del rapporto, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, in quanto l’avvocato è tenuto a rappresentargli tutte le questioni comunque insorgenti, che possono frapporsi al raggiungimento del risultato, con conseguenze dannose;

– di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
– di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole;
che, a tal fine, incombe sul professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo dovendo ritenersi il rilascio, da parte del cliente, delle procure necessarie all’esercizio dello ‘jus postulandi’, attesa la relativa inidoneità di queste ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio” (cfr., ex multis, Cass. n. 19520/2019).

Il principio di diritto
Dunque, la Corte accogliendo il ricorso, afferma il seguente principio di diritto: “è onere dell’avvocato quello di sollecitare il cliente al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso e l’onere della prova di aver tenuto una condotta adeguata al contenuto della propria responsabilità professionale non può che incombere sul legale stesso e non anche essere posto a carico del cliente”.

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