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La Corte di Giustizia Europea sul diritto del subagente all’indennità di fine rapporto

MUNGIELLO AVVOCATI

La Corte di Giustizia Europea sul diritto del subagente all’indennità di fine rapporto

Con sentenza del 13 ottobre 2022(C – 593/21), la CGUE si è pronunciata in merito all’indennità di fine rapporto del subagente. Essa, riconosciuta dal preponente all’agente principale per i clienti acquisiti dal subagente rappresenta un vantaggio sostanziale per l’agente principale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva CE 86/653 il quale prevede che:

” L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:

– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

– il pagamento di tale indennità sia equo , tenuto conto di tutte le circostanze del caso , in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20; (…)”.

La definizione di “vantaggio sostanziale” da parte della CGUE, viene interpretata nel senso più ampio del termine e comprende i vantaggi ricevuti dal preponente (in tal caso lo stesso agente principale) dopo la cessazione del rapporto di agenzia, compreso il pagamento dell’indennità di fine rapporto da parte del preponente.

In altre parole, come specifica la direttiva di cui sopra, l’agente commerciale ha diritto a un’indennità di fine rapporto solo se e nella misura in cui il pagamento di tale indennità corrisponda ad equità, tenendo conto in particolare delle provvigioni perse dagli affari con i clienti da questi procurati o con i clienti con i quali aveva ampliato il rapporto commerciale. Tuttavia, se il subagente – grazie all’instaurazione di un rapporto diretto con il preponente – seguita a servire i clienti da questi acquisiti, il pagamento dell’indennità non corrisponde ad equità, in quanto l’agente di commercio non perde i suoi clienti.

Pertanto, se il subagente prosegue la sua attività di agente commerciale come agente principale con il preponente, la risoluzione del contratto di agenzia non implica esiti negativi per il subagente. Secondo la CGUE, spetta al giudice nazionale valutare se, il pagamento dell’indennità di fine rapporto in un caso del genere debba considerarsi equo.

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