Superamento del periodo di comporto: Ferie e illegittimità del licenziamento

Con ordinanza n. 26997 del 21 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore, il quale, in procinto di superare il periodo di comporto per le varie assenze per malattia, richiede di poter fruire delle ferie maturate e successivamente del periodo di aspettativa non retribuita previsto dal CCNL.
Nel caso specifico, una lavoratrice aveva richiesto al Tribunale che il datore di lavoro venisse condannato al risarcimento del danno biologico da mobbing e che venisse annullato il licenziamento impostole per superamento del periodo di comporto.
Il giudice di primo grado ha accolto entrambe le richieste della ricorrente, mentre la Corte d’appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da mobbing, confermando che il licenziamento era illegittimo, poichè intimato prima della scadenza del periodo di comporto.
A quel punto, l’azienda ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte, la quale tuttavia, lo ha rigettato specificando l’illegittimità secondo cui, il lavoratore che si assenta per malattia ha la facoltà di avvalersi delle ferie maturate e non godute, al fine di sospendere il periodo di comporto, non sussistendo un’incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accettare la richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa.
Conseguentemente, il datore di lavoro dinanzi ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattia in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli della legge, di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale e coordinando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto a prendere in considerazione tale richiesta ed a valutarla opportunamente, in quanto, il dipendente può essere esposto alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto.
Si precisa, altresì, che un tale obbligo del datore di lavoro non è adattabile nel momento in cui il lavoratore ha la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto e in particolare quando le parti sociali abbiano contenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.
Concludendo, il datore di lavoro non avendo considerato la volontà del lavoratore di fruire del periodo di aspettativa non retribuita, il licenziamento non può ritenersi legittimo.