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La contestazione disciplinare: principio di immutabilità

MUNGIELLO AVVOCATI

La contestazione disciplinare: principio di immutabilità

La Suprema Corte, attraverso l’ordinanza n. 26043 del 07.09.2023, sostiene che, per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il principio di immutabilità si completa solo nel caso in cui vi sia una conclamata limitazione del diritto di difesa del lavoratore. Diversamente, tale principio non si applica quando il datore proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto.

Il fatto affrontato

Nei fatti, Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento, conseguente ad una contestazione disciplinare inerente il rifiuto di sottoscrizione di un ordine di servizio relativo alle postazioni e agli orari di lavoro, sfociato in aggressione verbale, ingiurie e minacce dei responsabili di cantiere. Tuttavia, la Corte d’Appello rigetta la predetta domanda e conferma la legittimità del recesso.

L’ordinanza

Contestualmente alla pronuncia di merito, la Cassazione,   – specifica che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati.

Per la sentenza, il suddetto principio non viene rispettato nel caso in cui il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, episodi diversi, che, conseguentemente, conducono ad una diversa valutazione dei fatti addebitati, a meno che, si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, e dunque che non alterino o modifichino i fatti descritti nella contestazione.

Difatti, i Giudici di legittimità, affermano che, il principio di immutabilità della contestazione fa riferimento agli elementi materiali strettamente legati all’azione del dipendente e può definirsi trasgredito solo laddove venga adottato un provvedimento disciplinare attinenti a circostanze diverse rispetto a quelle contestate.

Non essendo stata rilevata quest’ultima circostanza, nel caso di specie – ove la società aveva mutato solo la fattispecie contestata (da greve insubordinazione a rissa sul luogo di lavoro) sulla base dei medesimi fatti – la Suprema Corte rigetta il ricorso avanzato dal dipendente.

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